Ispettorati Micologici in Italia
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Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7
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La Raccolta dei funghi
Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24
Il 17 giugno 2008 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24/2007 – “Tutela dei funghi epigei spontanei” con le regole sulla raccolta funghi ed estensione a tutto il territorio regionale della validità amministrativa dell’autorizzazione alla raccolta funghi, rilasciabile a partire da tale data, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 24/2007.
L’ 8 settembre 2014 è entrata in vigore la Legge regionale n.7/2014, “Tutela dei funghi epigei spontanei” che modifica la precedente L.R. n. 24/2007.
Di seguito si riportano alcune delle note redatte della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota all’articolo 1
Il testo dell’articolo 2, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 2. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l’apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all’articolo 4;
b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all’articolo 4;
c) nei casi e nelle aree, ricadenti all’interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
e) dal tramonto alla levata del sole; f) nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile.
8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. La provincia, su parere degli enti di cui all’articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell’articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell’articolo 3.”.
Art. 7. (Controlli sanitari)
1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L’ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I raccoglitori possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell’accertamento sanitario.”.
Nota all’articolo 6
Il testo dell’articolo 10, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 10. (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dell’articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b) per le violazioni dell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dell’articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l’applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell’autorizzazione, dell’impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e del ritiro della ricevuta di versamento di cui all’articolo 3, comma 2;
e) per la violazione dell’articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell’associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l’applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell’impossibilità di poter continuare ad usufruire dell’autorizzazione rilasciata all’associazione per l’intera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro. “.